Mar 3 - PEZZI DI STORIA: storie di vita e malavita,di politica e malapolitica - SEI DI MARANO SE…conosci questa storia e ne sei orgoglioso - (Sentenza del TAR – Terza parte)

Mar 3 - PEZZI DI STORIA: storie di vita e malavita,di politica e malapolitica - SEI DI MARANO SE…conosci questa storia e ne sei orgoglioso - (Sentenza del TAR – Terza parte)

            La malapolitica a braccetto con la malavita, con un disegno pressoché perfetto, avevano provocato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica scioglieva il Consiglio Comunale di Marano, il TAR annulla il decreto con la sentenza n° 10195/204 e consegna di nuovo governo della città alla buona politica e alla democrazia. Una bella pagina di storia che abbiamo raccontato con orgoglio, dopo tante di storie di barbarie, e che oggi concludiamo pubblicando per stralci la terza parte della sentenza; per la lettura del testo integrale cliccarequi.
 
(Sentenza del TAR – Terza parte)
 
Nel bilanciamento tra gli interessi pubblici, entrambi di pari rango costituzionale, che si contrappongono nelle fattispecie applicative della misura straordinaria dello scioglimento del consiglio comunale ex articolo 143 t.u.e.l., costituiti da un lato dall’elettorato passivo, ma anche attivo, e dall’altro dalla prevenzione e dal contrasto di gravissime forme di criminalità organizzata a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non può non avere un peso importante la circostanza, ora nuovamente sottolineata, per cui la maggioranza che regge l’amministrazione fatta oggetto di scioglimento non è quella appoggiata alle elezioni dalla camorra, ma quella che ne ha subito l’avversione e l’inimicizia. Di fatto il provvedimento impugnato finisce per sancire una sorta di “blocco” della democrazia nel comune di Marano, poiché significa che l’esito delle elezioni, benché contrario al candidato della camorra, è nella sostanza irrilevante. Queste considerazioni non implicano certamente l’inamovibilità del governo locale che sia espressione della parte politica che si è contrapposta in sede elettorale ai candidati sostenuti dalla malavita organizzata. Ben può accadere, infatti, che abbia a verificarsi comunque la collusione degli organi elettivi con la criminalità organizzata ed i conseguenti ulteriori presupposti per l’adozione della misura dissolutoria degli organi elettivi. Ma – ed è questo il punto che si vuole evidenziare – occorrerà, in tal caso, quando le elezioni abbiano sancito la vittoria di chi si è opposto al candidato sostenuto dalla malavita, che l’accertamento delle collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, nonché la ricordata “stringente consequenzialità” con gli esiti di compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo, nonché del regolare funzionamento dei servizi, ovvero di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, sia particolarmente attento e convincente. Perché altrimenti il surriferito bilanciamento tra gli opposti interessi rischia di apparire troppo sbilanciato in favore delle esigenze di prevenzione, con eccessiva compressione del rispetto del gioco democratico nelle elezioni locali…
            …Occorre adesso procedere all’analisi dei singoli elementi addotti dall’amministrazione a sostegno del decreto di scioglimento…
…La commissione di accesso affronta dunque il capitolo dei dipendenti dell’amministrazione comunale, indicando cinque dipendenti (più un soggetto destinatario di incarico professionale) o pregiudicati o sottoposti a procedimenti penali o legati per vincoli di affinità a pregiudicati…parte ricorrente replica… che questi dipendenti erano già in servizio quando il comune di Marano era governato dalla commissione prefettizia (insediatasi a seguito del precedente scioglimento per infiltrazioni camorristiche avvenuto nel 1991), che non li aveva ritenuti incompatibili; aggiunge che il sindaco, proprio al fine di segnare una soluzione di continuità con le precedenti gestioni, ha assunto le figure apicali mediante contratti a tempo determinato con soggetti estranei alla realtà locale ed ha provveduto alla selezione di quadri intermedi attingendo a selezioni compiute dal Formez…
            …Le argomentazioni di parte ricorrente appaiono persuasive e dimostrano ulteriormente l’insufficienza qualitativa dell’istruttoria, che si è limitata in sostanza all’elenco meccanico di tutte le situazioni e fatti che potessero in qualche modo prestarsi a una ricostruzione dell’elemento collusivo con la malavita organizzata, senza però curare adeguatamente il momento di sintesi in ordine alla vera significatività degli elementi raccolti…
…Il capitolo quinto della relazione di accesso è dedicato all’abusivismo edilizio. Depurata l’indagine dal riferimento al generale e generico fenomeno dell’abusivismo edilizio e alla mancata sua repressione (nonché alla mancata gestione delle domande di sanatoria edilizia), che è riferimento privo di significato in una realtà territoriale deturpata da decenni di omesso governo del territorio (anche se la difesa di parte ricorrente ha depositato una statistica relativa all’abusivismo edilizio in Marano che proverebbe i risultati positivi nel contrasto al fenomeno conseguiti dalla giunta Bertini), occorre soffermarsi sull’episodio più rilevante, concernente la mancata repressione della lottizzazione abusiva della zona G4 di rispetto cimiteriale di inedificabilità assoluta, realizzata soprattutto da tale Felaco Giuseppe, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta e tra i destinatari della già richiamata ordinanza dell’8 ottobre 2003 del g.i.p. presso il Tribunale di Napoli…
            Ma anche questo episodio, pur nella sua indubbia gravità, come esempio di amministrazione illegittima e di inefficace cura degli interessi pubblici, risulta privo della concludenza ad esso riconosciuta dall’amministrazione. E ciò.. perché non vi è prova in atti che i predetti abusi edilizi non fossero preesistenti (le domande di condono attestano l’ultimazione delle opere in epoca anteriore al 1994), sicchè analoghi addebiti di inerzia avrebbero potuto essere rivolti alla commissione prefettizia che ha operato dopo il 1991; sia perché, infine, effettivamente dal 1995 ad oggi sono intervenute nuove misure di condono (nel 1994 e nel 2003) che hanno reso oggettivamente complesse le procedure repressive…
…Più in generale, per questo, come per altri episodi di asserita illegittimità di atti dell’amministrazione comunale (ivi inclusi quelli in precedenza riferiti), la sommatoria analitica, nella relazione della commissione di accesso, dei singoli fatti non va al di là della dimostrazione di inefficienze amministrative e di dubbi di legittimità degli atti, ma non riesce a costruire un’ipotesi convincente di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o di forme percepibili di condizionamento degli amministratori stessi…
…Così nel capitolo sulle concessioni edilizie la commissione di accesso si diffonde in una puntigliosa e analitica critica della legittimità di talune concessioni edilizie rilasciate nel 2002 che non solo non appare risolutiva sul piano del collegamento con finalità sviate di favore per la malavita organizzata, ma resta dubbia e opinabile sul piano stesso della certezza delle conclusioni in ordine alla effettiva illegittimità di tali atti amministrativi (che rimane, in definitiva, da provare).
 …Il capitolo settimo, sul commercio all’ingrosso su aree pubbliche nel mercato ortofrutticolo, mette in luce una decennale inerzia che, però, come efficacemente replicato dai ricorrenti, potrebbe essere del pari imputata anche alle precedenti amministrazioni, ivi inclusa la già citata commissione prefettizia…
…Si profilano dunque illogiche le conclusioni tratte dalla commissione di accesso sulla base delle indagini compiute…Debole si palesa in particolare, come più volte rilevato, la ricostruzione del nesso tra le illegittimità amministrative riscontrate e i pretesi vantaggi, non puramente episodici e casuali, per la locale criminalità organizzata..
…La labilità del significato e della concludenza degli elementi raccolti ai fini di una coerente prospettazione circa la sussistenza degli elementi di condizionamento e circa gli altri presupposti di legge, è acuita e resa più grave nel caso in esame dalla ricordata peculiarità della fattispecie, che avrebbe richiesto uno sforzo dimostrativo maggiore e più severo, al fine di dimostrare l’assunto di base su cui si regge la ricostruzione proposta dall’amministrazione, vale a dire l’avvenuto ridisegno dei rapporti, dopo le elezioni del 2001, nella direzione di un avvicinamento tra il gruppo di governo espresso dal sindaco eletto e il clan malavitoso locale, che pure aveva “puntato” sul candidato antagonista del Bertini.
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:
dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum proposto da Santoro Antonio e altri;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnativa di cui al punto g) del ricorso introduttivo, relativa al decreto prefettizio di sospensione del consiglio comunale;
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2004 di scioglimento del consiglio comunale di Marano.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004.