La nuova indennità di disoccupazione : ASPI e MINI- ASPI

La nuova indennità di disoccupazione : ASPI e MINI- ASPI

La riforma del lavoro, legge n. 92 del 18 giugno 2012, voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero, ha introdotto  In materia previdenziale, un nuovo ammortizzatore sociale, anzi, per meglio dire una unica prestazione a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

Si tratta di un nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria. Ossia quando il lavoratore ha perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento, o anche dimissione per giusta causa, e quindi si trova nello status di disoccupato senza che sia dipeso dalla sua volontà.

La nuova indennità di disoccupazione Aspi viene erogata secondo due tipologie di assegno mensile Inps:

  • L’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASPI) per chi è in possesso dei requisiti normali;
  • La Mini Aspi per chi è in possesso dei requisiti ridotti.

L’erogazione dell’Aspi è partita dal 1 gennaio 2013. La nuova Assicurazione sociale per l’impiego è partita dal 1 gennaio del 2013, sostituendo da subito:

  • l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali;
  • l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • la disoccupazione speciale edile;
  • ed entrerà a regime sostituendo del tutto l’indennità di mobilità nel 2017.

A chi spetta l’indennità di disoccupazione Aspi ed i lavoratori esclusi

Lavoratori beneficiari dell’Aspi. La prestazione previdenziale introdotta a partire dal 2013 riguarda lo stato di disoccupazione involontaria (per licenziamento o dimissioni per giusta causa) dei seguenti lavoratori aventi diritto a presentare la domanda:

  • tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.);
  • gli impiegati del settore agricolo;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).

Lavoratori esclusi dall’Assicurazione sociale per l’impiego. Si tratta dei seguenti lavoratori:

  • I collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti. Per maggiori informazioni vediamo l’indennità una tantum per cocopro;
  • I lavoratori operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato. Sono esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola;
  • I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.

Requisiti per l’indennità di disoccupazione Aspi

Ai lavoratori che rientrano nell’elenco dei destinatari di cui sopra viene erogata l’indennità di disoccupazione Aspi, in vigore dal 2013 ricordiamo, se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontaria;
  • 2 anni di anzianità assicurativa;
  • Almeno un anno di contributi (52 settimane) nei due anni precedenti.

Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ed in vigore fino al 31 dicembre 2012, poi abrogata dalla riforma del mercato del lavoro che ha introdotto l’Aspi. Coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti possono accedere alla Mini - Aspi. 

Lo stato di disoccupazione involontaria. E’ necessario quindi che il lavoratore sia senza un posto di lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. La dimissione volontaria (che tra l’altro con la riforma deve essere accompagnata da convalida di dimissioni), infatti, esclude il lavoratore dalla percezione dell’Aspi, ed anche della Mini-Aspi con requisiti ridotti. Analogamente, anche la risoluzione consensuale è esclusa dall’intervento dell’Aspi. La disoccupazione involontaria, quindi, deriva dal licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro, oppure dalla scadenza del termine di un contratto a tempo determinato.

La dimissione per giusta causa che dà diritto all’Aspi. L’indennità di disoccupazione Aspi o la Mini Aspi può essere riconosciuta anche ai lavoratori che si dimettono, ma quando sussiste una giusta causa, ossia la dimissione comporti uno stato di disoccupazione comunque involontario da parte del lavoratore. A specificare i casi in cui la dimissione è per giusta causa è la circolare n. 163 del 2003 dell’Inps: dal mancato pagamento della retribuzione alle molestie sessuali, dal mobbing alle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro..

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che abbiamo detto esclude il diritto alla percezione dell’indennità, ci sono due eccezioni, due casi in cui la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore viene considerata una causa di disoccupazione involontaria e non è ostativa rispetto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Aspi o della Mini Aspi. Sono i seguenti casi:

  • Per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • nell’ambito delle procedure di cui all’art. 7 della legge 604 del 1966, ossia per effetti del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

La dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio. Il lavoratore deve recarsi al Centro per l’impiego e deve rendere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La stessa dichiarazione attesta l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta. Questa dichiarazione rappresenta da molti anni un requisito per l’indennità di disoccupazione, va presentata all’Inps allegata alla domanda.

Altro requisito: 2 anni di assicurazione presso l’Inps. Il lavoratore che rientra tra gli aventi diritto, oltre ad avere uno stato di disoccupazione involontaria (ed essere andato al Centro per l’impiego ad attestare la sua disponibilità al lavoro) deve possedere anche due anni di assicurazione presso l’Inps per avere l’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti ordinari. Ossia la nuova Assicurazione sociale per l’impiego.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione all’Inps. Il biennio si calcola a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

52 settimane di contributi versati nel biennio. L’Aspi con requisiti ordinari è erogata a coloro che possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata dell’indennità di disoccupazione Aspi 2013 e a regime dal 2016

Sulla durata dell’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, la normativa della riforma del lavoro prevede un periodo transitorio, ossia un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco degli anni 2013, 2014 e 2015. Dal 2016 parte l’Aspi a pieno regime.

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata in maniera diversa, anno dopo anno. Vediamo le varie durate nel triennio di periodo transitorio.

Aspi – Anno 2013. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013 danno diritto a:

  • 8 mesi di Aspi per i lavoratori con meno di 50 anni;
  • 12 mesi di Aspi per i lavoratori con più di 50 anni.

Aspi – Anno 2014. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014 danno diritto a:

  • 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
  • 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
  • 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Aspi – Anno 2015. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015 danno diritto a:

  • 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
  • 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
  • 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

L’indennità di disoccupazione Aspi a pieno regime dal 2016. Finito il periodo transitorio triennale, con il passaggio dall’indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti alla nuova Assicurazione sociale per l’impiego, dal 2016 l’Aspi sarà a regime.

Aspi a partire dall’anno 2016. Le prestazioni relative agli eventi di disoccupazione verificatasi a partire dall’anno 2016 danno diritto a:

  • Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

Mini-Aspi: l’indennità con requisiti ridotti

Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi, che abbiamo visto in precedenza.

La Mini-Aspi, questa ulteriore prestazione a sostegno del reddito, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurA una indennità per i lavoratori che possono far valere i seguenti requisiti (non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa di 2 anni, come per l’Aspi con requisiti normali):

  • status di disoccupato;
  • almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione: per la Mini Aspi 2012 richiesta nell’anno 2013 c’è un regime transitorio con requisiti diversi. 78 giornate di lavoro nell’anno 2012 per il diritto all’indennità.

Quali settimane sono valide. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Questa disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici o familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

La misura dell’indennità Mini-Aspi e la durata. La Mini Aspi è di pari importo rispetto all’Aspi. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti. In caso di rioccupazione del lavoratore con lavoro subordinato, la Mini-Aspi è sospesa d’ufficio per cinque giorni. Al termine della sospensione, l’indennità riprende.

Per determinare la durata della prestazione sono utili tutte le settimane di contribuzione ma, come per la verifica del diritto, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti.

Importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)

Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo erogato dall’Inps, le modalità di calcolo dell’Aspi da erogare al lavoratore sono le seguenti: va presa in considerazione la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato nell’ultimo biennio. Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima.

Più precisamente, la retribuzione di riferimento è pari alla somma degli imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni (retribuzione esposta nell’uniemens inviato all’Inps dal datore di lavoro), divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nel calcolo vengono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano state interamente o parzialmente retribuite.

Importo spettante. L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nell’anno 2013, la cifra massima di 1.180 euro mensili. Questo massimale viene annualmente rivalutato dall’Inps sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operati e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente. Quindi nel 2014 l’importo sarà diverso.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.180 euro).

Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.

La riduzione del 15% dopo 6 mesi. L’importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’indennità di disoccupazione, si riduce dopo alcuni mesi. Precisamente è prevista una riduzione della misura dell’Aspi in relazione alla sua durata, a partire dal settimo mese. La riduzione è pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e poi è pari ad un ulteriore 15% di riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione. Ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione (per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime. Oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015).

Massimale Aspi a 1.119,32 euro. Il tetto massimo di erogazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale annuo di integrazione salariale (Cig) previsto dalla legge 427 del 1980 annualmente rivalutato, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro (per l’anno 2012).

Regime fiscale dell’indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi. Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente. Pertanto, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD). L’Inps, inoltre, provvederà qualora richiesto dal lavoratore, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.

Assegni per il nucleo familiare sì, gratifica natalizia no. Come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari in vigore fino al 2012, resta confermato anche per l’Aspi e per la Mini Aspi il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia non è previsto il pagamento della relativa gratifica.

Per i soci lavoratori delle cooperative, il trattamento dell’indennità di disoccupazione ASpI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell’arco di 5 anni. A tal fine l’esatta misura sarà determinata annualmente con specifico decreto ministeriale.

Domanda per  l’indennità Aspi e decorrenza del pagamento. Ricorso in caso di diniego

La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione Aspi va presentata all’Inps per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La decorrenza del termine di 2 mesi parte normalmente dagli 8 giorni successivi la data di fine del rapporto di lavoro, quindi ci sono 68 giorni per presentare la domanda. Ma la decorrenza può essere anche successiva. Il lavoratore in possesso dei requisiti per l’Aspi può indicare nella domanda anche l’opzione per l’erogazione della Mini Aspi nel caso in cui non siano riconosciuti i requisiti per l’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti normali. I lavoratori autonomi possono anche richiedere un’anticipazione dell’Aspi. Avverso il provvedimento di eventuale diniego dell’Aspi può essere presentato ricorso.

Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi per nuova attività lavorativa

Sia l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che la Mini Aspi sono indennità riconosciute dall’Inps per i periodi di disoccupazione involontaria del lavoratore licenziato o costretto a dimettersi per giusta causa. La percezione dell’assegno mensile è strettamente collegata alla permanenza dello status di lavoratore disoccupato. Quindi nel periodo (8 mesi o 12 mesi che sia), il lavoratore deve essere privo di un lavoro.

Avv. Carmela Bocchetti