Feb 24 - PEZZI DI STORIA: storie di vita e malavita,di politica e malapolitica - SEI DI MARANO SE…conosci questa storia e ne sei orgoglioso (Sentenza del TAR – Seconda parte)

Feb 24 - PEZZI DI STORIA: storie di vita e malavita,di politica e malapolitica - SEI DI MARANO SE…conosci questa storia e ne sei orgoglioso (Sentenza del TAR – Seconda parte)

Riprendiamo la pubblicazione della sentenza con la quale il TAR, annullando la decisione di scioglimento del Consiglio Comunale di Marano, assunta dal Consiglio dei Ministri, per presunte infiltrazioni camorristiche, ripristina l’agibilità democratica nella nostra città rimettendo al loro posto il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali Una bella pagina della storia della nostra città che proponiamo al ricordo di chi l’ha vissuta e a opportuna memoria per chi è arrivato dopo
Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenti occasioni (se hai perso la prima parte clicca qui), vista la particolare lunghezza dell’atto, ne proponiamo gli stralci più significativi consigliando chi vuole leggerne l’intera stesura di cliccare qui
 
 
SENTENZA DEL TAR n° 16778/2004 (PARTE SECONDA)
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Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Per una migliore comprensione della complessa fattispecie è utile anteporre all’analisi dell’articolata istruttoria e degli specifici fatti richiamati dall’amministrazione a sostegno del provvedimento repressivo adottato, una breve considerazione d’assieme, che ponga subito in evidenza le linee portanti del controllo di ragionevolezza e di complessiva logicità svolto da questo giudice amministrativo sull’esercizio del potere amministrativo oggetto di sindacato.
In sintesi, non è convincente, ad avviso del Tribunale, la tesi di fondo che sorregge il provvedimento di scioglimento, secondo cui l’amministrazione comunale di Marano guidata dal sindaco Bertini, pur essendo stata avversata dalla locale malavita organizzata nel corso della campagna elettorale del 2001, si sarebbe successivamente mostrata permeabile ai condizionamenti malavitosi. La penetrante ed esaustiva indagine amministrativa, condotta dalla commissione di accesso sugli atti dell’amministrazione comunale non ha però proposto una ricostruzione plausibile della sussistenza dei presupposti voluti dalla legge per pervenire alla misura estrema dello scioglimento del consiglio comunale, con commissariamento dell’ente.
…Per una migliore focalizzazione di questo passaggio, centrale nella riflessione condotta dal Collegio sulla complessiva razionalità della misura di scioglimento oggetto di giudizio, è utile riportare un brano del capitolo primo della relazione istruttoria redatta dalla commissione di accesso, nel quale viene fornita la chiave di lettura dell’intera indagine. Premesso, alle pagg. 5 e 6, un ampio richiamo all’ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. presso il Tribunale di Napoli dell’8 ottobre 2003, costituente il più recente e aggiornato documento dell’indagine penale sul sodalizio criminale che inquina la vita civile, economica e sociale della zona di Marano, la commissione d’accesso osserva (pag. 6) che <>. . . . “Nell’ordinanza vengono riportate una serie di intercettazioni telefoniche eseguite, dalle quali si comprende chiaramente come a base del sostegno elettorale vi fosse un preciso accordo intervenuto con il candidato alla più alta carica politica cittadina: il candidato sostenuto dal clan poteva contare non solo sui voti degli appartenenti all’organizzazione, ma anche sulla rete di conoscenze personali di ciascuno di essi. Orbene, se tale elemento cognitivo di per se può escludere l’appoggio della criminalità in capo al neo eletto Sindaco Bertini, pur tuttavia tale fatto è estremamente indicativo e significativo per sostenere l’interesse della criminalità locale al “governo” della città…”
… L’esame del pur copioso materiale raccolto dalla commissione d’indagine non fornisce però – ed è questo il punto – una ricostruzione chiara di questo ipotizzato “riposizionamento” della giunta guidata dal sindaco Bertini verso atteggiamenti di soggezione o di connivenza con i clan malavitosi locali. Manca soprattutto l’analisi (ma, in realtà, la stessa indicazione) di quelle “successive vicende politiche” che dimostrerebbero l’avvicinamento tra la giunta Bertini e la malavita, dopo la sconfitta del candidato sindaco avversario, sul quale inizialmente il clan avrebbe fatto confluire il suo appoggio…
… Resta, pertanto, priva di risposta, nella ricostruzione dei fatti elaborata dall’amministrazione, la domanda centrale: perché, quando, attraverso quali fatti, la giunta guidata dal sindaco Bertini, da una posizione di contrapposizione rispetto agli appetiti politico-amministrativi della camorra (contrapposizione emergente dalle stesse intercettazioni telefoniche riportate nell’ordinanza del g.i.p. e data per certa dalla stessa amministrazione degli interni negli atti di causa), sarebbe passata ad un atteggiamento di “convivenza” e di soggezione al condizionamento malavitoso?
 … Senza una ricostruzione di un ridisegno delle aree politiche consiliari o senza una indicazione specifica di atti e deliberazioni consiliari dimostrativi di una convergenza di queste componenti all’interno del consiglio e di una “sensibilità” dell’organo assembleare agli interessi della malavita, la sola presenza in consiglio di componenti opposti alla maggioranza che sarebbero stati sorretti dall’appoggio “politico” di ambienti malavitosi appare privo di significato ai fini della dimostrazione della esistenza dei presupposti per lo scioglimento dell’organo consiliare… Ciò che soprattutto rileva agli effetti della misura repressiva de qua, non è tanto la composizione del consiglio comunale in sé considerata, ma il collegamento o il condizionamento degli amministratori… In questo quadro la presenza in consiglio comunale, non altrimenti qualificata da atti e comportamenti idonei a influire in modo determinante sulle delibere consiliari e sull’indirizzo politico dell’ente, di taluni consiglieri di minoranza sospetti di vicinanza ad organizzazioni camorristiche, si pone come fatto del tutto inidoneo a sorreggere la misura dissolutoria adottata…
 … Sotto un diverso profilo le gravi disfunzioni, inerzie e illegittimità nella civica amministrazione di Marano rilevati dalla commissione di accesso nel corso dell’ampia istruttoria condotta, dimostrano che nel comune di Marano non c’è una amministrazione efficiente ed efficace (ciò che notoriamente costituisce, purtroppo, una costante negativa di molte realtà comunali della provincia di Napoli e della Campania, in specie per la mancata repressione dell’abusivismo edilizio), ciò che avrebbero sicuro peso nella sede del controllo amministrativo, ma non dimostrano la sussistenza di quegli effetti di pregiudizio per il buon andamento dell’amministrazione comunale e del regolare funzionamento dei servizi, ovvero di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, indicati dall’articolo 143 del t.u.e.l. come ulteriori presupposti per lo scioglimento dell’amministrazione locale.
In definitiva i pilastri dell’argomentazione posta a base del provvedimento di scioglimento (ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Napoli dell’8 ottobre 2003, dimostrativa della pervasiva presenza ed operatività di forti clan camorristici, con “rapporti con gli ambienti politico-amministrativi-imprenditoriali della zona di Marano”; presenza in consiglio di consiglieri di minoranza “controindicati”; presenza di tre assessori con parentele o affinità con soggetti “controindicati”; numerose illegittimità amministrative rilevate dalla commissione di accesso) non risultano adeguatamente legati tra loro, nel senso che la sommatoria di tutti questi elementi non si traduce in una sintesi conclusiva idonea a dimostrare che il governo cittadino che ha sconfitto alle elezioni il gruppo sostenuto dalla camorra sia caduto anch’esso in una condizione di soggezione e di condizionamento malavitoso tale da giustificare la misura estrema dell’azzeramento della scelta politica dei cittadini.

Le conclusioni dell’amministrazione, da questo punto di vista, si presentano per certi versi assiomatiche o assertive, nel senso che la somma dell’accertamento della presenza sul territorio di una forte associazione per delinquere di stampo mafioso, naturalmente e notoriamente incline ad esercitare un condizionamento sull’amministrazione locale, in uno ad altri elementi, alcuni non riferibili all’attuale governo cittadino (consiglieri comunali di minoranza), altri di non univoca significanza, agli effetti del procedimento in discorso (gravi illegittimità e inerzie), sembra aver indotto l’automatica conclusione della necessità della misura dello scioglimento degli organi elettivi, con un esito potenzialmente paradossale di vanificazione di una scelta politica dei cittadini che, come si evince dagli stessi atti dell’istruttoria, avevano premiato il candidato alternativo a quello sostenuto dalla locale malavita organizzata.