L’articolo di Roberto Saviano
(qui per consultare) che raccontava di come lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano per “manifeste infiltrazioni della malavita organizzata” fosse stato provocato proprio da un preciso e ben congegnato disegno nato da un intimo connubio fra la malavita e la malapolitica, si chiudeva con una specie di grido di rabbia mista a una sofferta rassegnazione, ma in realtà, pochi giorni dopo, nasce una delle più belle pagine di storia che la nostra città abbia mai vissuto: con un intervento tempestivo, estremamente lucido e lungimirante il Tribunale Amministrativo della Campania annulla il complotto e ripristina la Giustizia
Con la sentenza, che andiamo a pubblicare per gli stralci essenziali
(qui per la consultazione dell'atto integrale), dopo 90 giorni il TAR annulla il decreto del Presidente della Repubblica e reintegra nelle loro funzioni il Sindaco Mauro Bertini, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale e finalmente Marano, da sempre alla ribalta per ingloriose vicende di camorra e malaffare, diventa la città che si riscatta e che, se vuole, sa svincolarsi dai tentacoli della piovra Non sono molte fra le tantissime città che hanno avuto lo scioglimento per motivi di camorra quelle che possono vantare un risultato di questo tipo, ma aldilà del dato meramente giudiziario ci sembrano di grandissima rilevanza le motivazioni della sentenza e sono queste che andiamo di seguito a riportare
Ovviamente gli interpreti della paesanità peggiore non restarono a guardare e provarono a sparare le loro ultime cartucce (“ultime” nella circostanza) con alcuni dipendenti della ditta di Peppe Spinosa (nome più volte richiamato in articoli precedenti) che presentarono un intervento ad opponendum puntualmente rigettato dal Tribunale
Fatta questa necessaria premessa partiamo per la pubblicazione della sentenza limitandoci alla riproduzione della parte formale che ci sembra dia bene la misura, visti gli intervenuti, della eccezionalità dell’atto.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I^ - composto dai Signori:
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N. 10195 Reg. Ric.
ANNO 2004
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1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Arcangelo Monaciliuni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10195/2004 Reg. Gen., proposto da Bertini Mauro, Angellotti Castrese, Sgariglia Biagio, De Magistris Claudia, Nuvoletti Massimo, Tango Laura, Castaldo Orazio, Pedemonte Giuseppe, Schiattarella Anna, Menna Antonio, Granata Mario, Amato Paola, De Vivo Giuseppe, Vuolo Alfredo, Pezzillo Pia….
tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Riccardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, via C. Console 3, presso lo studio di quest’ultimo,
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in giudizio ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto, ope legis, in Napoli alla via Diaz 11;
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ut supra;
la Prefettura della provincia Napoli, in persona del prefetto p.t., rappresentato e difeso ut supra;
e nei confronti
del Comune di Marano di Napoli, in persona della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente p.t., non costituita;
e con l’intervento ad opponendum
di Santoro Antonio, Tipaldi Francesco e Principe Carlo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuele D’Alterio e Michele D’Alterio, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci 19;
per l’annullamento, previa sospensiva
a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.7.2004 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano ai sensi dell’art. 143 T.U. 267/2000; b) della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23.7.2004, mai comunicata al ricorrente e della relazione del Ministro dell’Interno in data 22.7.2004 allegata al decreto di scioglimento; c) del Decreto del Prefetto della provincia di Napoli dell’8.4.2003 che ha nominato, ai sensi della legge 726/82, di conversione del d.l. 629/82 e ss. mod. e int., una Commissione di accesso incaricata di verificare “condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività gestionale – amministrativa del Comune di Marano”; d) della relazione della commissione di accesso in data 10.2.2004; e) della relazione del 15.4.2003 prot. n. 2277/04/R/EE.LL di attivazione della procedura per l’applicazione della misura prevista dall’art. 143, comma 2 d.lgs. 267/2000; f) della nota del Prefetto di Napoli prot. n. 3708 del 27.7.2004 di trasmissione del Decreto prefettizio di pari data di sospensione del consiglio comunale di Marano nelle more dello scioglimento; g) del decreto del Prefetto della provincia di Napoli prot. n. 3708 del 27.7.2004 di sospensione del consiglio comunale, della giunta e del sindaco di Marano e di nomina di una Commissione incaricata della gestione provvisoria del Comune di Marano, nelle more del completamento della procedura di scioglimento; h) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso. VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 – 10 settembre 2004 e depositato il successivo 15 settembre;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno e della Prefettura della provincia di Napoli, con le annesse produzioni;
VISTO l’intervento ad opponendum depositato dai sigg.ri Santoro Antonio, Tipaldi Francesco e Principe Carlo;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTA l’ordinanza presidenziale di questa Sezione n. 116/2004 del 4 agosto 2004, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame – notificato il 3 agosto 2004 e depositato in segreteria il successivo giorno 4 – i ricorrenti (sindaco, assessori, consiglieri comunali del comune di Marano), impugnano il d.P.R. del 28 luglio 2004, con gli annessi atti del procedimento, di scioglimento del consiglio comunale di Marano, ai sensi dell’articolo 143 del t.u.e.l., per la rilevata sussistenza di gravi forme di ingerenza della criminalità organizzata.
Hanno dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con ordinanza presidenziale n. 116/2004 del 4 agosto 2004 sono stati disposti incombenti istruttori.
L’amministrazione ha provveduto al deposito degli atti del procedimento in data 27 agosto 2004.
Con atto notificato il 9 e il 10 settembre 2004 e depositato il successivo 15 settembre, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.
Si sono costituiti ed hanno resistito in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 la causa è stata discussa e introitata in decisione.
DIRITTO
In rito deve giudicarsi inammissibile l’intervento ad opponendum spiegato dai sigg.ri Santoro Antonio e altri. L’intervento è giustificato esclusivamente con riferimento alla condizione dei proponenti di “cittadini di Marano di Napoli”. L’articolo 37 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 consente a “chi ha un interesse nella contestazione” di “intervenirvi”. L’opinione prevalente ammette la sufficienza, ai fini dell’intervento, anche dell’interesse di mero fatto, non altrimenti qualificato e differenziato. Lo stesso articolo 37 citato, però, precisa che “la domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi”. Pertanto, l’interesse di fatto dei cittadini di Marano a che vengano garantite sicurezza e legalità nella civica amministrazione locale potrebbe in astratto legittimare l’intervento, ma avrebbe dovuto essere quanto meno esplicitato e rappresentato adeguatamente dagli interventori nel proposto atto di intervento (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909; Tar Molise, 10 dicembtre 2003, n. 944). Ciò che non risulta dagli atti, nei quali, come detto, gli interventori si qualificano solo come “cittadini di Marano di Napoli”.