Equitalia o non Equitalia, questo è il problema!

Equitalia o non Equitalia, questo è il problema!

Equitalia o non Equitalia, questo è il problema!

Chi di noi non si è mai imbattuto in una cartella esattoriale o in un verbale di accertamento di sanzione amministrativa o un avviso di accertamento per imposte? Che fare di fronte alla richiesta di Equitalia per un verbale di cui non si ricorda se e quando sia stato elevato o di fronte ad una cartella che rimanda a sanzioni notificate molto tempo addietro? Pagare o non pagare la detestata Equitalia? Bisogna affrontare il problema con calma e non farsi prendere dal panico perché nel nostro ordinamento giuridico esiste un importante istituto: la prescrizione. La prescrizione e' una forma di estinzione del diritto che si verifica quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge: tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (codice civile, art.2934 e ss.). La prescrizione presuppone che Il diritto è già acquisito, ma non esercitato nei termini, e consiste nella sanzione per non aver esercitato un diritto.

E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. Non pensate che se un determinato tributo e’ prescritto, non bisogna fare nulla, anzi bisogna fare ricorso nei termini (in genere 60 giorni), se non si fa opposizione bisogna soltanto pagare. Ad esempio, le multe per infrazione del codice della strada, tanto odiate dagli automobilisti italiani, avranno soltanto  30 giorni di tempo  per poter essere contestate davanti ad un giudice.

Ma  ora vediamo insieme alcuni termini di prescrizione:

Multe auto

L'art.28 della Legge 689/81,  stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità o che passa con il rosso, assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo nel caso di veicolo in sosta, rilevamento del superamento dei limiti di velocità tramite autovelox o transito in ZTL), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione (in precedenza il termine era di 150gg.). Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010, data in cui è entrata in vigore la Legge 120 del 29 luglio 2010.

Le multe per infrazione del Codice della strada, avranno soltanto 30 giorni di tempo per poter essere contestate davanti ad un giudice. Secondo la previsione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, infatti, per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il trasgressore ha a disposizione il ridotto termine di 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura.

 I trenta (30) giorni decorrono dal momento in cui l'automobilista riceve il verbale di infrazione (la multa per intenderci), ovvero la data di notificazione del verbale, ovvero ancora dalla data di contestazione della violazione.

Infine per impugnare una cartella esattoriale originata da una multa per infrazione al codice della strada il termine è di 60 giorni dalla notifica della medesima cartella.

TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni)

Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consiglio e' quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Il termine di prescrizione cartella è di 10 anni.

 

Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)

5 anni Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, per le imposte sui redditi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.La stessa disciplina è contemplata per l’Iva e per l’Irap.L’Agente della Riscossione deve, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Iva, notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del: terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica; quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Infine per la prescrizione relativa alle cartella di pagamento per le imposte sui redditi e per l’Iva, opera il termine decennale; per i tributi locali, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, opera il termine quinquennale; per le sanzioni, opera il termine quinquennale; per le somme accertate da sentenze passate in giudicato, opera il termine decennale, a prescindere dalla loro natura

Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno.

5 anni, art.2948 c.c.

A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.

                                                                                                                             Avv. Carmela Bocchetti