Un’ordinanza toccata dal solleone
Il 9 agosto, sotto un sole che spacca le pietre, il Sindaco Liccardo emette un’ordinanza contingibile e urgente per “la tutela dell’igiene e salvaguardia della pubblica e privata incolumità volta alla messa in sicurezza dei siti, bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi”

Con 45 giorni di ritardo il Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, interviene con un atto ordinativo incredibilmente disordinato, confuso, contorto, ingarbugliato e infarcito di inesattezze ed errori e destinato, volutamente o no, a lasciare di fatto le cose come stanno
Come sempre, in una presunzione ostentatamente non convinta di una buona fede di partenza alla quale siamo tenuti ma alla quale non crediamo, si può attribuire il casino all’inesperienza del Sindaco, all’incapacità di chi lo consiglia e forse a una buona dose di “cazzimma” da parte di qualcuno di quelli che gli stanno attorno; se poi vogliamo essere straordinariamente generosi fingiamo di credere che il nostro primo cittadino non si sia reso conto che la società proprietaria delle particelle catastali incriminate e poste sotto sequestro ha, stranamente, la sede sociale allo stesso indirizzo presso il quale ha sede la società che sta realizzando il PIP
L’ordinanza integrativa
Il 13 agosto il Gruppo Consiliare de L’Altra Marano manda tempestivamente al Sindaco una lettera (che è quella che riportiamo sotto) con la quale esterna tutte le sue perplessità e il 14 prepara questo comunicato da pubblicare sul Blog; per motivi tutti legati alla confusione tipica del periodo feriale la pubblicazione ritarda e nel frattempo nasce una seconda ordinanza, la n° 6, con la quale il Sindaco corregge il tiro rimediando da una parte al grossolano strafalcione nel quale era incorso includendo fra i responsabili dell’abuso quel Luigi Chianese che con i fatti in questione non avrebbe niente a che vedere (e si conferma pertanto l’incredibile gaffe di chi lo incarica impropriamente della custodia giudiziaria) mentre dall’altra offre ulteriori argomenti a sostegno della tesi di chi aveva adombrato il sospetto che l’ordinanza fosse congegnata furbescamente in maniera tale che tutto resti così com’è a tutto vantaggio di chi il reato lo ha commesso e che, guarda caso, è proprio l’impresa (con altra ragione sociale) che sta realizzando il PIP ed è proprietaria di tutte le particelle incriminate fatta eccezione della n° 61 che appartiene ancora agli “eredi Chianese” che vengono chiamati tutti in causa in maniera solidale con la Team Immobiliare rendendo praticamente impraticabile e inottemperabile l’ordinanza e il gioco è fatto: il Sindaco il suo dovere l’ha fatto sapientemente imbeccato dai guru dell’imbroglio che lo circondano ma chi ha combinato il pateracchio ne porta a casa i risultati senza pagare pegno perché così come è congegnata l’ordinanza è ineseguibile e i soliti noti vivranno felici e contenti
La lettera del Gruppo Consiliare de L’Altra Marano
Nel concetto di opposizione costruttiva che ne caratterizza l’attività istituzionale il Gruppo Consiliare de L’Altra Marano ha consegnato al Sindaco la lettera che riportiamo integralmente e che, ovviamente, non tiene conto dell’ordinanza n° 6 del 16 agosto
Gruppo Consiliare
Al Sindaco di Marano di Napoli
Al Segretario Generale
Al Dirigente Area Tecnica
Al Comando Polizia Municipale
Comune di Marano
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p.c. ai Capigruppo Consiliari
Marano, 13 agosto 2013
Rep. 13/29
Oggetto: ordinanza sindacale contingibile ed urgente n° 4 del 9 agosto 2013 pubblicata sull’albo pretorio in data 12 pari mese: osservazioni e segnalazione di incongruenze.
Con riferimento all’ordinanza in oggetto mi corre l’obbligo di proporre alcune osservazioni di carattere procedurale e segnalare alcune incongruenze in termini sostanziali.
- quanto ai problemi procedurali si osserva:
o L’ordinanza contingibile ed urgente viene emessa dal Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo e in quanto tale è un atto “normativo” che promana dal Sindaco per cui non ha senso (o meglio travisa il senso dell’atto) la firma contestuale del Dirigente dell’Area Tecnica che predispone a parte l’istruttoria alla quale il Sindaco si richiama nella stesura dell’atto ordinativo di sua competenza e che firma in proprio.
o Nella fattispecie non ricorrono i presupposti che sostanziano l’ordinanza contingibile ed urgente che sono quelli dell’ ”urgenza per danno incombente” (e che non vi sia tale urgenza lo conferma il fatto che l’ordinanza viene emessa 45 giorni dopo che i fatti si sono manifestati) e “l’impossibilità di provvedere con altri mezzi offerti dalla legislazione corrente” perché a sostegno dell’atto si citano precise fonti normative offerte dalla legislazione corrente
o nel caso specifico è più attinente parlare di “atto necessitato”
- nel merito invece dei fatti a mio parere si riscontrano incongruenze rilevanti quali:
o la data ricorrente: il giorno 25.06.2013 l’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale redige il verbale di sequestro; in pari data il tecnico (si suppone dell’UTC) relaziona sullo stato dei luoghi; nello stesso giorno viene eseguita un “ispezione ipotecaria sulle particelle 381-379-61-60-26” che risultano di proprietà della Team Immobiliare srl: troppe cose in un giorno solo
o l’affidamento in custodia viene fatto a tal CHIANESE Luigi il quale è proprietario delle particelle 374 e 62 che sono confinanti con quelle interessate al sequestro ma che non avrebbe niente a che vedere con gli atti e i reati accertati
o l’individuazione dei proprietari delle particelle incriminate vede da una parte indicati “gli eredi Chianese” secondo quanto riferito alla Polizia Municipale dal Chianese Luigi mentre nello stesso giorno i Tecnici dell’UTC a seguito di “ispezione ipotecaria” scoprono invece che c’è un solo proprietario ed è la Team Immobiliare srl. Un discorso a parte meriterebbe quella che viene chiamata “un’ispezione ipotecaria” ma che in realtà dovrebbe essere più semplicemente una ricognizione dei registri immobiliari
o l’ordinanza del Sindaco, oltre che nei confronti della Team Immobiliare, è fatta in testa a Chianese Luigi che, almeno a quanto riportato nella parte descrittiva dell’atto, è assolutamente estraneo e non risulta in alcun modo coinvolto negli eventi di cui si parla a meno che non sussistano coinvolgimenti che non vengono richiamati
o “in caso di mancato adempimento saranno notiziate le Autorità Giudiziarie per i provvedimenti di conseguenza”: lascia seriamente perplessi il fatto che in presenza di un reato ambientale di particolare gravità si pensi di “notiziare” le autorità giudiziarie solo in caso di inadempimento e non si trasmetta copia dell’atto alla Procura della Repubblica.
Ho ritenuto opportuno segnalare quanto sopra perché il Sindaco valuti l’opportunità di un intervento di rettifica e, indipendentemente, è gradito un cenno di riscontro.
Saluti
Mauro Bertini