UNA SENTENZA CHE RIVELA SCENARI INQUIETANTI La lottizzazione C4: per il Tribunale fu un grande imbroglio
L’Altra Marano Blog – inserto 18
UNA SENTENZA CHE RIVELA SCENARI INQUIETANTI
La lottizzazione C4: per il Tribunale fu un grande imbroglio
Il Tribunale Amministrativo della Campania rigetta il ricorso contro l’annullamento della lottizzazione in zona San Marco disposto dal Commissario Prefettizio con una sentenza che getta una luce impietosa sugli imbrogli, le incompetenze e gli intrallazzi che hanno coinvolto un sindaco aldisopra di ogni sospetto, un assessore preso fra i luminari dell’Università, ex assessori con ambizioni di governo, dirigenti incapaci, traffichini e spregiudicati, consiglieri comunali votati alla tutela di interessi non comunali, imprese arrembanti…uno spaccato feroce di ordinaria maranesità che rivela un mondo che vorremmo non tornasse mai più.
Sull’argomento avevamo abbozzato un articolo che volevamo affidare al blog subito dopo aver letto la sentenza ma poi ci siamo resi conto che la cosa era talmente enorme da non sembrare credibile per cui ci è sembrato opportuno procedere prima alla pubblicazione della sentenza per consentire ai nostri lettori di confrontare le riflessioni che ne avranno ricavato con quelle che andremo a esporre nell’articolo che seguirà; d’altra parte siamo convinti che niente possa raccontare il livello di abbrutimento nel quale si è caduti nella nostra città meglio dello scarno e crudo linguaggio dei Giudici nello stendere le motivazioni della decisione del Tribunale.
Naturalmente procediamo per stralci per andare più direttamente al nocciolo del problema e rimandiamo per la lettura integrale del documento a un altro spazio dedicato del blog.
La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente SENTENZA
…..omissis
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I motivi aggiunti sono invece fondati nei soli limiti della domanda risarcitoria formulata in via di estremo subordine (per la configurazione, nella fattispecie, di una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione resistente), mentre sono infondati – e devono essere respinti – nella residua parte.
2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda odiernamente sottoposta all’esame del Collegio, è opportuno ripercorrerne brevemente la genesi e l'evoluzione attraverso l'esame degli atti da cui essa trae origine:
1) con la delibera n. 116 del 15/7/2010, la Giunta Comunale, ha esaminato lo studio preliminare dell’Ufficio Tecnico diretto <<alla analisi della situazione attuale del territorio ed alla verifica della possibilità di attuare i Piani di Zona previsti dal P.R.G. vigente per le aree C.2 e C.4>>; ha dato atto che <<le procedure di approvazione dei piani di Zona, classificabili come P.U.A. ai sensi e per gli effetti della legge regionale della Campania n. 16/04, prevedono la redazione dei piani urbanistici definitivi ed il conseguimento dei necessari pareri degli organismi sovraordinati>>; ha ritenuto che <<è necessario, prima di procedere alla redazione dei progetti definitivi di piano ed al conseguimento dei pareri, che la Giunta Comunale verifichi se le previsioni urbanistiche desumibili dai piani preliminari, che si allegano, sono conformi alle ipotesi di sviluppo che essa intende attuare>>; ha quindi approvato i progetti preliminari di piano per i comparti C2.1, C2.2, C4.1 e C4.2, <<quali atti di indirizzo per la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi>> e ha dato contestualmente mandato al Responsabile dell’Area Tecnica <<di procedere alla redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e di seguirne l’iter approvativo come previsto dalla vigente normativa>>; della delibera fa parte integrante lo studio preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico (definito “Relazione Generale”), da cui emerge che l’Ufficio ha <<redatto un disciplinare per l’assegnazione ed uno schema di convenzione urbanistica per gli eventuali attuatori>> e che <<si è provveduto a trasmettere tali atti alla Presidenza del Consiglio Comunale per la loro valutazione in quella sede>>; nel suddetto studio preliminare si riferisce che l’area C4.2 (oggetto dei provvedimenti per cui è causa) <<comprende due grossi lotti che riescono a generare un cospicuo standard urbanistico, circa 12.000 mq.>> e che <<una parte del suolo è di proprietà comunale e potrebbe essere utilizzato per edificazione da parte di enti pubblici o privati dedicati alla realizzazione ad edilizia residenziale pubblica>>;
2) con la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 26/11/2010 è stato approvato (sulla base del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012 ivi richiamato, approvato con D.C.C. n. 102 del 18/11/2010), <<il progetto definitivo>> dei <<lavori di Urbanizzazione secondaria C4 – Costruzione edificio scolastico>>, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00, da finanziare mediante mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;
3) con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 558 del 29/12/2010, è stato indetto <<bando di gara per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva costruzione e gestione delle urbanizzazioni secondarie del P.E.E.P. ricadente nel comparto urbanistico C4 del PRG del Comune di Marano di Napoli>>, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006; <<l’importo del progetto è di euro 9.000.000,00>>; la concessione ha per oggetto <<1) la progettazione definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni secondarie del P.E.E.P. del comparto C4 sulla base del progetto predisposto dal Comune, e costituito da due componenti: realizzazione di una scuola primaria assumendo a base la progettazione definitiva predisposta dal Comune; realizzazione di un comparto ERS assumendo a base la progettazione preliminare predisposta dal Comune; il tutto sulla base del corrispondente Regolamento approvato dal Comune; 2) le attività espropriative e l’eventuale contenzioso …; 3) la costruzione, a spese del concessionario, di tutta le rete delle infrastrutture …; 4) la costruzione, a spese del concessionario, dell’edificio scolastico, di tutti gli alloggi, …; 5) la gestione delle urbanizzazioni secondarie realizzate, ivi compresa … la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale pubblica e … dei fabbricati gestiti in diritto superficiario; … 7) la vendita di una parte delle unità abitative e delle eventuali aree commerciali …; 8) la gestione in diritto superficiario di una parte degli appartamenti realizzati, per la durata della concessione, …; 10) è previsto un contributo economico da parte del Comune di euro 2.355.000,00 … La durata massima della concessione è di trenta anni … Il corrispettivo della concessione sarà rappresentato dal contributo economico sopra rappresentato, dai proventi rinvenienti per il Concessionario dalla vendita delle unità abitative e di quelle commerciali … e dall’incasso, per tutta la durata della concessione, dei canoni di locazione relativi alla quota di immobili gestiti in diritto superficiario>>; nella parte finale del bando, si legge che <<l’Amministrazione si riserva di non affidare la concessione fino alla approvazione nella sede competente dello schema di convenzione e del regolamento competente e fino all’approvazione dell’intervento in sede urbanistica come definito dalla Legge Regionale della Campania n. 1/2011>>;
4) con verbale del 29/4/2011, la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla odierna ricorrente (risultata unica offerente) e successivamente, con determina dirigenziale n. 268 del 9/5/2011, è stato approvato il verbale di gara, con aggiudicazione definitiva;
5) con nota del 14/9/2011, acquisita al protocollo del Comune di Marano il 15/9/2011, la Sarracino Costruzioni s.r.l. ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento <<nella veste di P.U.A. necessaria per la regolarizzazione urbanistica ai sensi della legge regionale Campania 22/12/2004, n. 16 – art. 26, comma 3, come modificata dalla legge regionale n. 19/09>>, con gli elaborati ivi indicati;
6) con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 7/11/2011, è stata approvata la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica di approvazione del progetto definitivo relativo alle opere a farsi, trasmesso dalla società in data 15/9/2011, con il quadro economico totale di euro 16.714.635,52, <<con la prescrizione che tutte le opere da realizzare, Scuola ed attrezzature, debbano ricadere totalmente nel lotto di terreno di proprietà comunale, lotti serviti da viabilità pubblica>>;
7) con nota del 22/12/2011, acquisita al protocollo del Comune di Marano il 23/12/2011, la Sarracino Costruzioni s.r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo, con gli atti ivi indicati, specificando che tutte le opere (Scuola ed ERS) <<ricadono totalmente sul lotto di terreno di proprietà comunale>>;
8) con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25/1/2012, sono stati approvati il progetto esecutivo e gli atti trasmessi dalla società in data 23/12/2011 (tra cui lo schema di convenzione);
9) la convenzione non è stata più stipulata tra le parti, in quanto sono successivamente intervenuti i provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con i quali sono stati dapprima sospesi e poi annullati i pregressi atti della procedura.
3. Ciò posto, è evidente che il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse……
Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati quindi definitivamente superati dai successivi provvedimenti adottati al riguardo dal Comune di Marano di Napoli…
4. I motivi aggiunti sono invece fondati nei soli limiti della domanda risarcitoria formulata in via di estremo subordine (per la configurazione, nella fattispecie, di una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione resistente), mentre sono infondati – e devono essere respinti – nella residua parte.
Il Collegio ritiene infatti che il potere di annullamento d’ufficio sia stato in concreto correttamente esercitato dall’amministrazione comunale resistente, ricorrendone tutti i presupposti e le condizioni di legge.
Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, <<il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies [per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge>>.
Ai sensi della norma in esame, il presupposto per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della P.A. è costituito dalla illegittimità dell'atto. La semplice sussistenza di tale presupposto non è tuttavia sufficiente, occorrendo a tal fine anche le seguenti ulteriori condizioni: a) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; b) l'esercizio del potere entro un termine ragionevole; c) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere (C.d.S., Sez. V, 7/4/2010, n. 1946).
Nella fattispecie in esame sussistono sia il primo che le seconde.
Il presupposto della illegittimità si rinviene negli atti iniziali della procedura in questione, ed in particolar modo nel bando di gara indetto con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 558 del 29/12/2010.
In primo luogo, non si comprende da quale pregressa delibera comunale tale atto trovi la propria legittimazione, mancando qualsiasi riferimento in tal senso.
E’ verosimile che il bando abbia inteso fare riferimento alle delibere di Giunta Comunale n. 116 del 15/7/2010 e n. 199 del 26/11/2010, che sono i due atti che cronologicamente lo precedono.
Tuttavia, nessuna di tali delibere dà mandato all'ufficio tecnico di procedere ad una gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle urbanizzazioni secondarie del comparto C4.
In secondo luogo, a prescindere dal rilevare che il bando appare caratterizzato da intima contraddittorietà nella parte in cui, dopo aver affermato l'esistenza del <<regolamento approvato dal Comune>>, ne postula invece la mancata approvazione (laddove afferma che l'amministrazione <<si riserva di non affidare la concessione fino alla approvazione nella sede competente …. del regolamento …>>), occorre comunque rilevare che esso presuppone una circostanza (l'approvazione della progettazione preliminare relativa al comparto ERS) che non corrisponde alla realtà degli atti.
La progettazione preliminare relativa al comparto ERS non è stata approvata dal Comune né con la prima delibera (n. 116 del 15/7/2010), né con la seconda (n. 199 del 26/11/2010).
Come infatti si è visto più sopra, con la delibera n. 116 del 15/7/2010, la Giunta Comunale, ha esaminato (ed approvato) soltanto gli studi preliminari redatti dall’Ufficio Tecnico per i comparti C2 e C4.
Tali studi preliminari (che nel corpo della delibera in questione vengono anche indicati come "piani preliminari" o “progetti preliminari”) sono concretamente individuabili in quelli riportati nella Relazione Generale, a firma del dirigente dell'area tecnica, allegata alla medesima delibera, consistenti in una sintetica esposizione delle caratteristiche territoriali dei suddetti comparti, ai fini della valutazione della possibilità di attuare, negli stessi, i Piani di Edilizia Economica e Popolare (ritenuti necessari per dare un'adeguata risposta allo sviluppo demografico del Comune di Marano di Napoli).
Con la delibera n. 116 del 15/7/2010, non è stato dunque esaminato (né tantomeno approvato) alcun progetto preliminare idoneo, da un punto di vista tecnico giuridico (ai sensi del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di attuazione) a costituire il presupposto per l'indizione e lo svolgimento di una procedura di gara per l'appalto di un'opera pubblica.
Né, a tali fini, possono essere considerati gli elaborati depositati in giudizio dalla società ricorrente in data 6/10/2012 (che a suo parere farebbero parte integrante di tale delibera), dal momento che si tratta di atti che non solo non risultano rilasciati in copia conforme (né riportano alcun timbro di validazione da parte del Comune), ma che non sono neanche richiamati da tale delibera medesima (e ciò a tacere del convergente rilievo che lo stesso responsabile dell’Ufficio Tecnico, nella Relazione Generale, pur affermando di avere redatto un disciplinare per l’assegnazione ed uno schema di convenzione urbanistica per gli eventuali attuatori, dichiara tuttavia di avere trasmesso tali atti alla Presidenza del Consiglio Comunale – non alla Giunta - per la loro valutazione in quella sede, per cui è evidente che gli elaborati in questione non sono stati sottoposti all'esame della Giunta, né, a maggior ragione, da questa approvati).
Inoltre, occorre considerare che i suddetti progetti preliminari di piano (quale che sia il loro effettivo contenuto) sono stati comunque approvati nei soli dichiarati limiti della loro qualificazione come <<atti di indirizzo per la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi definitivi>>.
Dinanzi a tale espressa autolimitazione del valore dei progetti preliminari approvati, appare perdere di rilevanza la contestazione tra le parti in merito all'effettivo contenuto degli stessi.
Indipendentemente dal loro reale contenuto, questi non avrebbero ancora potuto legittimare, in base alle decisioni della Giunta Comunale assunte con la citata delibera n. 116/2010, l'indizione di alcuna procedura di gara, in quanto avrebbero dovuto semplicemente costituire, secondo la valutazione dell'organo politico, la base per la redazione dei futuri Piani Urbanistici Attuativi, nei quali essi si sarebbero dovuti trasfondere.
La progettazione preliminare relativa al comparto ERS non è stata approvata neanche con la delibera n. 199 del 26/11/2010.
A tale riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato in ricorso (cfr. pag. 2, punto “1”) ed in alcuni degli atti di gara oggetto del disposto annullamento in autotutela (cfr. determina dirigente area tecnica n. 268 del 9/5/2011 e delibera G.M. n. 150 del 7/11/2011), con la suindicata delibera n. 199/2010 non è stato affatto approvato il <<progetto preliminare per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione delle urbanizzazioni secondarie del PEEP del comparto urbanistico C4>>, ma - come risulta per tabulas dalla semplice lettura di tale provvedimento (cfr. doc. n. 4 prod. Comune 10/9/2012) - è stato approvato il <<progetto definitivo dei lavori di Urbanizzazione secondaria C4 – Costruzione edificio scolastico>>.
In conclusione, quindi, appare evidente che né con la delibera n. 116/2010, né tantomeno con la delibera n. 199/2010, è stata approvata alcuna progettazione preliminare tale da consentire l'indizione di una procedura di gara ed inoltre che il mandato conferito al responsabile dell'area tecnica è stato circoscritto, in base alla delibera n. 116/2010, al duplice incarico della redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e della cura degli incombenti relativi alla loro approvazione….
La mancata adozione del P.U.A. è circostanza che, nella specie, non può essere contestata … in quanto non risultano adottate (indipendentemente dall’individuazione della normativa in concreto ratione temporis applicabile), né le procedure di cui all’art. 27 L.R. Campania 22/12/2004, n. 16, né quelle di cui all’art. 10 Regolamento Regionale 4/8/2011 n. 5, emanato ai sensi dell’art. 43/bis L.R. n. 16/2004.
Inoltre, tali procedure di adozione e approvazione del P.U.A. non potrebbero comunque ritenersi surrogate dalla semplice emanazione delle delibere della Giunta Comunale n. 150 del 7/11/2011 e n. 14 del 25/1/2012, difettandone i presupposti formali e sostanziali.
Da un lato, infatti, con le suddette delibere, come si è visto più sopra, la Giunta Comunale si è limitata ad approvare rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo presentati dalla società interessata nell’ambito della procedura di gara di cui quest’ultima era risultata aggiudicataria, senza alcun riferimento ad alcun Piano Urbanistico); dall’altro, gli elaborati presentati dall’odierna ricorrente ed approvati dalla Giunta Comunale con le suddette delibere non esauriscono gli atti e documenti che devono essere allegati alla richiesta di P.U.A., secondo le disposizioni di cui ai punti 5 e 5.1 della deliberazione della Giunta Regionale 11/5/2007, n. 834, emanata ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 16/2004 (tra i quali possono annoverarsi, ad esempio, gli elaborati di analisi concernenti la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica, sicuramente mancanti nella specie, come risulta dalla riserva di integrazione di tali documenti fatta dalla stessa ricorrente nella nota del 22/12/2011 di presentazione del progetto esecutivo).
E’ appena il caso di rilevare, infine, che la diversa tesi non potrebbe neanche fare riferimento alla precedente delibera di Giunta Comunale n. 116 del 15/7/2010, la quale - nell’approvare i progetti preliminari di piano per i comparti C2.1, C2.2, C4.1 e C4.2, <<quali atti di indirizzo per la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi>> e nel dare contestualmente mandato al Responsabile dell’Area Tecnica <<di procedere alla redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e di seguirne l’iter approvativo come previsto dalla vigente normativa>> - evidentemente postula l’inesistenza di tali Piani (e configura, al contrario, un onere istruttorio e procedimentale a carico del dirigente, rimasto inevaso).
L’acclarata mancanza del P.U.A. si riflette negativamente sulla possibilità di progettare e realizzare interventi di edilizia residenziale sociale.
A tal fine, si deve rammentare che…..
L'equipollenza normativamente stabilita tra i Piani Urbanistici Attuativi ed i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare avrebbe quindi imposto all'amministrazione comunale, prima di intraprendere una procedura di gara per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comparto C4.2, di avviare e completare la procedura di approvazione del piano urbanistico attuativo disciplinante concretamente le modalità di utilizzo del territorio relativo a tale comparto (come del resto la stessa Giunta Comunale aveva sin dall’inizio previsto con la più volte citata delibera n. 116/2010 e come invece non è avvenuto a causa della improvvida indizione della procedura di gara da parte del Dirigente dell'Area Tecnica, cui la stessa Giunta aveva peraltro demandato il compito <<di procedere alla redazione dei piani urbanistici attuativi e di seguirne l'iter approvativo>>).
Inoltre la previa necessità del P.U.A. deriva anche dall’ulteriore considerazione secondo cui, nella specie, per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal P.R.G. per l'area C4.2 (nella quale sono ricompresi - come risulta dalla relazione allegata alla delibera n. 116/2010, nonché dallo stesso bando di gara - sia terreni di proprietà comunale che terreni di proprietà privata), sarebbe stato necessario procedere, per questi ultimi, alle relative attività espropriative.
Infatti, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il P.U.A., in quanto strumento urbanistico equiparato ai piani particolareggiati ed agli altri piani di zona ivi indicati, comporta l'implicita dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, propedeutica alla successiva attività espropriativa, con la conseguenza che in ogni caso, con la sua mancata preventiva approvazione, l'effettiva realizzazione di tali interventi sarebbe stata giuridicamente inattuabile.
Il P.U.A., oltre che atto indispensabile per la realizzazione dei programmati interventi di edilizia residenziale pubblica (in ragione del suo contenuto e della conseguente sua equiparazione ad un P.E.E.P.), sarebbe stato quindi ancora più necessario, nella specie, per l'attuazione di tali interventi nel comparto in questione (che non si sarebbero potuti eseguire, in relazione ai terreni di proprietà privata, senza la preventiva espropriazione degli stessi).
Vero è che, successivamente all'aggiudicazione, con la delibera n. 150 del 7/11/2011, la Giunta Comunale, su proposta del Dirigente dell'Area Tecnica, ha prescritto che <<tutte le opere da realizzare, scuola ed attrezzature, debbano ricadere totalmente nel lotto di terreno di proprietà comunale>>; ma è altrettanto vero che, in relazione a tale profilo, la suddetta delibera comporta una non consentita modifica sopravvenuta dell'oggetto della gara (originariamente estesa anche alle attività espropriative) e quindi vìola apertamente, a favore della società aggiudicataria, i principi di partecipazione e di trasparenza (essendo ipotizzabile che altre imprese interessate non abbiano partecipato alla gara in ragione dell'esistenza di tale presupposto, poi caducato), nonché di equilibrio economico tra le prestazioni (in quanto è ragionevole ritenere che l'offerta sia stata “tarata” anche in relazione agli oneri derivanti dal compimento delle attività espropriative, il cui peso, a seguito dell'intervenuta modifica, non doveva più invece essere, evidentemente, sopportato).
Accanto al presupposto della illegittimità degli atti annullati, sussistono, quindi, nella specie, anche le ragioni di interesse pubblico cui l'articolo 21 nonies L. n. 241/1990 subordina l'esercizio del potere di annullamento in autotutela (peraltro già articolatamente evidenziate nel provvedimento impugnato con riferimento sia al pregiudizio economico derivante all'amministrazione dall'esecuzione degli atti annullati, sia alla compromissione del più ampio interesse pubblico in materia di pianificazione urbanistica, nonché di quello più specifico di natura concorrenziale).
Il pregiudizio economico è da individuare, come appena chiarito, nello squilibrio determinatosi tra le due prestazioni per effetto della sopravvenuta, illegittima, modifica dell'oggetto della gara, in quanto, venendo meno le aree da espropriare (con i relativi costi), l'amministrazione avrebbe dovuto in definitiva corrispondere lo stesso prezzo, ma per una controprestazione di valore economico inferiore (v. suindicato punto 10 del bando di gara). Né, in contrario, si può fare riferimento, come dedotto dalla ricorrente, a meccanismi di perequazione suscettibili di riequilibrare l’aspetto economico finanziario dell’intervento, dal momento che tali strumenti non trovano riscontro negli atti di gara.
Il pregiudizio di natura concorrenziale (così come definito nel provvedimento impugnato) è strettamente correlato al pregiudizio economico,….
La compromissione dell'interesse pubblico di carattere pianificatorio è parimenti altrettanto evidente, chiaramente derivando dalla realizzazione di interventi diretti, non mediati dalla pianificazione attuativa, soprattutto in un contesto territoriale, come quello in questione, caratterizzato da un confuso sviluppo urbanistico e da una rilevante edificazione abusiva (come evidenziato anche dalla Giunta Comunale nella delibera n. 116/2010, con la quale non a caso era stata affermata la necessità della redazione dei Piani Urbanistici Attuativi)…..
Rispetto alle delineate, molteplici, ragioni di pubblico interesse, la posizione della società ricorrente è assolutamente recessiva (anche in considerazione dell'entità dei vizi riscontrati, della mancata stipula della convenzione e del conseguente mancato inizio dei lavori, circostanze queste ultime che hanno evitato il consolidamento di una situazione giuridica di vantaggio dell’aggiudicataria).
Sussiste, infine, anche l'ulteriore condizione (la ragionevolezza del termine) prevista dalla legge per il legittimo esercizio del potere di autotutela. …. in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco e della natura delle illegittimità riscontrate (implicanti anche responsabilità di carattere individuale), il termine appare congruo e ragionevole
L'amministrazione comunale ha legittimamente adottato l'impugnato provvedimento di annullamento (intervenuto a non eccessiva distanza di tempo dagli atti annullati), delineando adeguatamente il percorso motivazionale e valutando la presenza del prevalente interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
……..
6. Non può essere condiviso neanche l'ottavo motivo aggiunto, con il quale la società ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione dei principi di correttezza e buona fede, che a suo parere emergerebbe <<dal complessivo comportamento dell'amministrazione tenuto dal momento dell'aggiudicazione definitiva ad oggi>>.
In realtà, è avvenuto l'esatto contrario.
La violazione degli invocati principi non si è verificata nella fase della procedura di gara successiva all'aggiudicazione, ma in quella precedente.
L’amministrazione ha infatti sbagliato ad indire la gara in questione (illegittima sotto più di un profilo ) ed è quindi successivamente intervenuta, come suo dovere, in osservanza dei canoni costituzionali di imparzialità, legalità e buon andamento, a ripristinare il sistema delle regole violato.
L’errore commesso nell'indizione della procedura di gara, se può essere considerato fonte di responsabilità precontrattuale per l'incolpevole affidamento ingenerato nell'odierna ricorrente (e quindi giustificare, sotto tale profilo, la richiesta di risarcimento danni formulata in via di estremo subordine per la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità, come si vedrà più avanti), non può tuttavia giustificare la richiesta di annullamento degli impugnati provvedimenti di autotutela, legittimamente emanati nella finalità di ricondurre a legalità l'azione amministrativa.
…….
8. L'infondatezza delle dedotte censure comporta evidentemente la reiezione della domanda risarcitoria formulata dalla società ricorrente sul presupposto della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
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9. Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via di estremo subordine nei motivi aggiunti per la configurazione, nella specie, di una forma di responsabilità precontrattuale.
…..
In applicazione del suindicato, pacifico, principio giurisprudenziale (pienamente condiviso dal Collegio), va riconosciuta, nella fattispecie in esame, la colpa dell'amministrazione (in particolare, del Dirigente dell'Area Tecnica), per avere indetto la procedura della gara in questione senza che ne sussistessero i presupposti formali (delibera giuntale di autorizzazione) e sostanziali (P.U.A. adottato ed approvato).
La colpa non appare lieve, laddove si consideri che il bando è stato emanato il 29 dicembre 2010, a distanza di pochi mesi da quando la Giunta, in data 15 luglio 2010 (con la delibera n. 116), aveva dato mandato allo stesso dirigente di <<procedere alla redazione dei piani urbanistici attuativi e di seguirne l'iter approvativo>>.
Il bando quindi, non soltanto è stato emanato in assenza dei presupposti di legge, ma anche in contrasto con le direttive dell'organo giuntale.
La quantificazione del danno causato alla società odierna ricorrente va operata secondo gli altrettanto pacifici principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto
……
Ciò posto, la ricorrente ritiene di avere a tale titolo diritto al risarcimento della somma di euro 2.098.993,92 (quale somma delle spese di gara, delle spese tecniche e dell'IVA sulle spese tecniche, risultante dal quadro riepilogativo allegato sia alla delibera di G.C. n. 150/2011 che alla delibera di G.C. n. 14/2012), nonché di ulteriori somme (euro 8.400,00 per le spese di asseverazione del piano economico finanziario, euro 480,00 per servizi di consulenza, euro 270,00 per garanzia fideiussoria, euro 14.056,00 per relazione geologica), per un ammontare totale pari ad euro 2.122.199,92.
Il Collegio ritiene tuttavia che la prima richiesta non sia fondata.
La somma di euro 2.098.993,92, infatti, non si riferisce alle spese sostenute dall'interessata per la partecipazione alla gara, ma riguarda il quadro economico dei lavori progettati (e quindi si riferisce alla previsione dei costi necessari per la realizzazione degli interventi oggetto di gara, come si desume anche dal piano economico finanziario allegato al progetto esecutivo dalla medesima presentato al Comune il 23/12/2011)….
Nell’ambito delle ulteriori somme richieste, le uniche spese che possono essere riconosciute sono quelle regolarmente provate come da documentazione allegata al ricorso introduttivo: euro 270,00 (per garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria); euro 8.400,00 (fattura n. 14 del 26 aprile 2011 della Cassa Rurale ed Artigiana, Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, per compensi per asseverazione piano economico finanziario); euro 480,00 (fattura n. 34 del 21 aprile 2011 della società Assifin per servizi di consulenza); euro 2.904,00 (fattura n. 7 del 2 febbraio 2012 della società S.I.A. per indagini geognostiche); euro 1.452,00 (fattura n. 3 del 2 febbraio 2012 di Bruno Farina per indagini sismiche).
Non risultano dimostrate ulteriori spese, né risulta provato alcun danno a titolo di perdita di chance a causa della rinuncia ad ulteriori occasioni per la stipula di altri contratti (né a tanto si può ovviare, in mancanza di qualsiasi allegazione, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio).
Il danno complessivo deve quindi essere quantificato nella somma totale di euro 13.506,00 (e per l'effetto il Comune di Marano di Napoli deve essere condannato al pagamento di tale somma in favore della società ricorrente).
10. Sussistono giusti motivi, data la natura della causa, per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, così decide:
1) Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio.
2) Accoglie i motivi aggiunti nei soli limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Comune di Marano di Napoli al pagamento in favore della società ricorrente della somma complessiva di euro 13.506,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dei giorni 20 dicembre 2012 e 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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